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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.25. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 4565

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/07/2017  [ apri ]
6.25.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa;

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 7;
   all'articolo 6 dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Le misure di ristoro di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 9, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, sono pari al 100 per cento del valore di acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato e si applicano anche nel caso di acquisto successivo alla data del 12 giugno 2014.