Al comma 1, sopprimere le parole: Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa;
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 7;
all'articolo 6 dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Le misure di ristoro di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 9, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, sono pari al 100 per cento del valore di acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato e si applicano anche nel caso di acquisto successivo alla data del 12 giugno 2014.