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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 4565

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/07/2017  [ apri ]
5.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130).

  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7-bis, inserire il seguente:

«Art. 7.1.
(Incentivi finalizzati alla gestione dei crediti deteriorati).

  1. Alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti deteriorati di cui all'articolo 7-bis, si applicano altresì le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, aventi sede legale in Italia, che si sono rese cessionarie dei crediti qualificati come deteriorati ai sensi del comma 1 dell'articolo 7.1, possono costituire una società veicolo, nella forma di società di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il compito di migliorare le prospettive di recupero dei crediti deteriorati mediante la riqualificazione degli immobili vuoti o non utilizzati posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione.
  3. Al fine di promuovere la finalità di cui al comma 2, sono riconosciute fino al 31 dicembre 2019, agevolazioni fiscali in favore delle società di cartolarizzazione cessionarie, secondo le seguenti modalità:
   a) sgravi fiscali e contributivi nella misura massima del 60 per cento degli oneri sostenuti, ai soggetti che assumano personale in esubero proveniente dalle banche e dagli istituti di credito che operano la cessione di crediti deteriorati;
   b) detrazioni fiscali nella misura massima del 50 per cento per l'anno 2017 e del 36 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per gli interventi di riqualificazione energetica dei beni immobili posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione;
   c) detrazioni fiscali nella misura massima del 60 per cento per l'anno 2017 e del 46 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per gli interventi di riqualificazione dei beni immobili posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione con destinazione a finalità sociali di interesse pubblico e di promozione e sviluppo del territorio.

  4. La valutazione sulla concessione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui al comma 3 nonché i controlli successivi sugli interventi per i quali vengono riconosciute tali agevolazioni, sono affidate alla Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.
  5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 nonché le modalità di attuazione dei controlli di cui al comma 4.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2017 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».