Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è la Banca pubblica dello Stato Italiano.
Conseguentemente:
a) al medesimo articolo, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., istituita nel quadro degli interventi e della procedura di risoluzione della crisi di cui al comma 842 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed all'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore a 1 euro. All'atto del trasferimento il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cambiare la denominazione sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara in Banca pubblica dello Stato italiano.
3-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato al medesimo Ministero al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea;
b) all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014;
c) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».