Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Le somme ricevute a titolo di indennizzo corrisposte agli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Vento Banca S.p.A. in seguito agli accordi transattivi e alla rinuncia, da parte degli stessi azionisti, ad agire in giudizio contro i medesimi istituti, non possono in alcun modo essere oggetto di revocatoria da parte dei commissari liquidatori.