Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
(Liquidazione coatta amministrativa).
1. Il presente decreto dispone l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e Veneto Banca SpA (di seguito Banche) ai sensi degli articoli 80 e seguenti del decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
Conseguentemente:
sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2.
(Misure di ristoro).
1. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9 è istituito un Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni a favore di detentori di strumenti finanziari obbligazionari diversi da investitori professionali e qualificati.
2. Le misure di ristoro di cui al comma 1 sono pari al 100 per cento del valore di acquisto dei medesimi strumenti finanziari.;
sostituire l'articolo 3 con il seguente:
Art. 3.
(Cessione di rami d'azienda).
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone una gara pubblica aperta, concorrenziale e non discriminatoria per l'acquisizione delle filiali e della struttura delle Banche.
2. La cessione di cui al comma 1 comprende il personale dipendente.
3. Gli importi delle aggiudicazioni di cui al presente articolo rientrano nella procedura di liquidazione di cui all'articolo 1.;
sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 4.
(Disposizioni attuative).
1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alla liquidazione coatta amministrativa si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate.;
sopprimere gli articoli 6 e 7.