Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 40 per cento del loro ammontare nel primo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3 e in quote costanti nei periodi d'imposta successivi.