Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 8 miliardi di euro, se quotata o, alternativamente, il limite di 30 miliardi se non quotata. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».