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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.02. in Assemblea riferita al C. 4565-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/07/2017  [ apri ]
7.02.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 8 miliardi di euro, se quotata o, alternativamente, il limite di 30 miliardi se non quotata. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».