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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.18. in Assemblea riferita al C. 4565-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/07/2017  [ apri ]
3.18.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.