Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 è istituita una sezione nella quale i soggetti di cui al comma 2 registrano il proprio demanio civico e vi inseriscono i dati relativi ai singoli utilizzatori alle superfici e ai periodi concessi in utilizzo.