Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le etichette stampate anteriormente a tale data, non conformi a quanto stabilito dal presente articolo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano conformi alla normativa previgente.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le etichette stampate anteriormente a tale data, non conformi a quanto stabilito dal presente articolo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano conformi alla normativa previgente.