Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettature e all'imballaggio di sostanze e miscele).
1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.».
2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettature e all'imballaggio di sostanze e miscele).
1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.».
2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettature e all'imballaggio di sostanze e miscele).
1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.».
2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.