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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.03. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4505

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/07/2017  [ apri ]
9.03.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettature e all'imballaggio di sostanze e miscele).

  1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.».
  2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Governo
9.03.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettature e all'imballaggio di sostanze e miscele).

  1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.».
  2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Governo
9.03.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettature e all'imballaggio di sostanze e miscele).

  1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.».
  2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Governo