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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.02. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4505

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/07/2017  [ apri ]
9.02.
approvato

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare – Caso EU Pilot 8443/16/MOVE).

  1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo la parola «disponibile», sono aggiunte le seguenti: «purché tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi.».

  2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Governo
9.02.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare – Caso EU Pilot 8443/16/MOVE).

  1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo la parola «disponibile», sono aggiunte le seguenti: «purché tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi.».
  2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Governo
9.02.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare – Caso EU Pilot 8443/16/MOVE).

  1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo la parola «disponibile», sono aggiunte le seguenti: «purché tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi.».

  2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Governo