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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.1. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4505

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/07/2017  [ apri ]
4.1.
approvato

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, comma 1, la lettera a) è abrogata;
   b) all'articolo 12, comma 1, lettera b), dopo le parole: «nei confronti dell'autore del reato» sono inserite le seguenti: «salvo l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato»;
   c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «superiori a 5000 euro»;
   d) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: «autore del reato» sono aggiunte le seguenti: «salvo l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato»;
   e) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola: «esperita» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alla data del passaggio in giudicato della sentenza penale»;
   f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2.600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4.000.000 euro a decorrere dall'anno 2018»;
   g) all'articolo 14, comma 4 le parole: «negli anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi diciotto mesi».

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2017 e in 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e quanto a 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.1.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, comma 1, la lettera a) è abrogata;
   b) all'articolo 12, comma 1, lettera b), dopo le parole: «nei confronti dell'autore del reato» sono inserite le seguenti: «salvo l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato»;
   c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «superiori a 5000 euro»;
   d) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: «autore del reato» sono aggiunte le seguenti: «salvo l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato»;
   e) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola: «esperita» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alla data del passaggio in giudicato della sentenza penale»;
   f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2.600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4.000.000 euro a decorrere dall'anno 2018»;
   g) all'articolo 14, comma 4 le parole: «negli anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi diciotto mesi».

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2017 e in 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e quanto a 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.