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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.3. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4505

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/07/2017  [ apri ]
2.3.
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In alternativa al modello di cui al comma 1, la ricetta dei mangimi medicati può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la prescrizione dei mangimi medicati veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica».

2.3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In alternativa al modello di cui al comma 1, la ricetta dei mangimi medicati può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la prescrizione dei mangimi medicati veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica».