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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.04. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4505

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2017  [ apri ]
2.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Corretta attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).

  1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 15-bis è abrogato;
   b) all'articolo 58, le parole: «all'autore» sono sostituite dalle seguenti: «agli autori» e le parole da: «periodicamente d'accordo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la libera contrattazione tra i titolari del diritto e le società di intermediazione che li rappresentano»;
   c) all'articolo 68, comma 4, le parole: «Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,» sono soppresse;
   d) l'articolo 71-septies è abrogato;
   e) l'articolo 71-octies è abrogato;
   f) all'articolo 116, secondo comma, le parole: «Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «società di intermediazione con cui il titolare del diritto d'autore aveva stipulato un contratto,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le singole società provvedono ad accordarsi o a stipulare, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati»;
   g) all'articolo 152, ovunque ricorrono, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «alle società di intermediazione e di gestione dei diritti d'autore»;
   h) all'articolo 171-bis, comma 1, dopo la parola: «chiunque» sono inserite le seguenti: «in violazione delle norme sul rispetto del diritto d'autore» e le parole: «non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono soppresse;
   i) all'articolo 171-ter, comma 1, lettera d), prima delle parole: «detiene per la vendita» sono inserite le seguenti: «in violazione delle norme sul rispetto del diritto d'autore» e le parole da: «per il quale è prescritta,» fino alla fine della lettera sono soppresse;
   l) all'articolo 171-sexies, comma 2, le parole da: «ovvero non provvisti di contrassegno SIAE» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   m) all'articolo 180:
  1) al primo comma, le parole: «è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «è rimessa alla libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta, e di gestione collettiva dei diritti d'autore»;
  2) al terzo comma, le parole: «L'attività dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «L'attività delle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore»;
  3) al quarto comma, le parole: «La suddetta esclusività di poteri» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta attività»;
  4) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;
  5) al sesto comma, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «alle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, cui il titolare afferisce,»;
  6) il settimo comma è sostituito dal seguente: «I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione»;
   n) all'articolo 180-bis:
  1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore esclusivamente attraverso le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore»;
  2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
   o) il primo comma dell'articolo 181 è sostituito dal seguente: «L'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) supervisiona la corretta applicazione dei diritti d'autore; garantisce un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore; accerta che le società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore agiscano in conformità con le disposizioni della presente legge e con i princìpi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea. L'AGAE può inoltre esercitare i compiti connessi con la protezione, la promozione e la diffusione delle opere dell'ingegno, conformemente a quanto prescritto dalla presente legge e in base al proprio statuto»;
   p) l'articolo 181-bis è abrogato;
   q) l'articolo 181-ter è abrogato.

  2. Alla legge 9 gennaio 2008, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È istituita l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) che opera in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis L'AGAE:
   a) vigila sulle società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore, sull'ordinato svolgimento delle attività da queste svolte, sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti titolari dei diritti d'autore;
   b) esercita le altre funzioni a essa attribuite dalla legge e può effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;
   c) d'intesa, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove studi e iniziative volti a incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica, libera e gratuita a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche e digitali;
   d) vigila sul libero andamento e sulla concorrenza del mercato, presentando una relazione annuale al Parlamento;
   e) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
   f) stabilisce, con proprio provvedimento, le procedure sanzionatorie in caso di violazione da parte della società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti del soggetto che ne è titolare, previo esperimento di un tentativo di conciliazione tra questa e il soggetto interessato;
   g) cura la tenuta del registro delle società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge;
   h) provvede a istituire, a gestire e a mantenere aggiornata una banca dati informatica completa delle opere, dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché delle condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse. La banca dati consente, attraverso avanzati sistemi di rilevazione delle opere, la digitalizzazione completa della raccolta dati e degli utilizzi delle opere sul territorio nazionale, nonché la rapida individuazione dei titolari dei diritti. La banca dati, nel rispetto della normativa sulla privacy, è pubblica e trasparente;
   i) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche e all'evoluzione, sul piano interno e internazionale, del settore delle comunicazioni.
  1-ter. È vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati. Le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore comunicano all'AGAE le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze»;
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Ai ruoli dell'AGAE si accede mediante concorso pubblico»;
   d) al comma 3, le parole: «sulla SIAE» sono sostituite dalle seguenti: «sull'AGAE»;
   e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Lo statuto, volto a definire i poteri, il funzionamento e l'organizzazione dell'AGAE è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia»;
   f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la liquidazione dei residui passivi e la vendita degli immobili di proprietà della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ad esclusione del patrimonio ad alto valore artistico-culturale. Con i proventi delle vendite si provvede, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'istituzione di un fondo finalizzato alla promozione, alla formazione e alla diffusione della cultura musicale, artistica, editoriale e delle attività a esse connesse.
  4-ter. Il consiglio di amministrazione dell'AGAE è composto da cinque membri, compresi il presidente e l'amministratore delegato, che durano in carica per cinque anni, non rinnovabili. Le candidature per la carica di consigliere di amministrazione sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito bando di concorso predisposto dall'AGAE, di cui è data altresì tempestiva notizia nel sito internet della medesima AGAE. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae. L'AGAE cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati nel proprio sito internet.
  4-quater. Non possono essere candidati alla carica di consigliere i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
   a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
   b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
   c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
   d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

  4-quinquies. I consiglieri sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:
   a) due componenti con competenze economico-giuridiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse;
   b) due componenti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse.

  4-sexies. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'AGAE pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi precedenti e procede al sorteggio di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera a) e di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera b) del comma 4-quinquies.
  4-septies. Le Commissioni parlamentari competenti procedono senza indugio all'audizione dei soggetti sorteggiati ai fini della valutazione dei relativi curricula, secondo le diverse aree di competenza. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'AGAE procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza; in questo caso, le Commissioni parlamentari indicono una nuova audizione. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina, con proprio decreto, consiglieri di amministrazione i cinque candidati estratti, anche se non auditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può indicare, nel suddetto decreto, il presidente del consiglio di amministrazione. In mancanza di tale indicazione, il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione.
  4-octies. A pena di decadenza, le cariche di consigliere e di presidente del consiglio di amministrazione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore dell'editoria ovvero nella tutela e nella promozione del diritto d'autore»;
   g) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni concernenti l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori».

  3. Al fine di consentire la libera concorrenza tra le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché di tutelare gli interessi dei titolari dei diritti, le imprese che intendono svolgere l'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti medesimi:
   a) sono costituite in una forma giuridica conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale o di altro Stato membro dell'Unione europea;
   b) assicurano la trasparenza attraverso la pubblicazione, secondo le opportune forme e nel proprio sito internet, del proprio statuto, indicando i soggetti a cui sono attribuiti incarichi di amministrazione, direzione, controllo e revisione, il valore economico dei diritti amministrati e il bilancio d'esercizio;
   c) istituiscono la propria sede legale nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
   d) mantengono almeno una sede sociale attiva sul territorio della Repubblica italiana;
   e) prevedono e mantengono un patrimonio netto minimo non inferiore a 100.000 euro interamente versati;
   f) adottano un modello di organizzazione, gestione e controllo conformemente alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
   g) rispettano criteri di trasparenza, pubblicità, equità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti, in riferimento ai rapporti di gestione che possono essere instaurati con gli stessi, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei diritti nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni poste a carico dei titolari dei diritti in ordine alle tariffe e alle rispettive condizioni contrattuali;
   h) contribuiscono e favoriscono la creazione presso l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) di una banca dati informatica, liberamente accessibile, periodicamente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse al fine di agevolare la rapida individuazione dei titolari dei diritti e la distribuzione dei compensi;
   i) assicurano procedure che consentano la libera contrattazione, da parte degli aventi diritto, delle rispettive posizioni e pretese contrattuali, relativamente alle proprie esigenze promozionali;
   l) garantiscono che i titolari dei diritti possano costantemente verificare, tramite agevoli procedure informatiche, l'entità dei diritti acquisiti, la natura dei compensi maturati e l'ammontare della provvigione e delle spese trattenute dalla società di intermediazione;
   m) procedono, in assenza di obiettive e giustificate ragioni ostative, da approvare singolarmente per ciascun caso dal consiglio di gestione, al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti non oltre tre mesi successivi alla fine del semestre solare in cui è avvenuta la riscossione;
   n) costituiscono, anche congiuntamente, un sistema antipirateria specifico per il web che segnali in tempo reale l'utilizzo illegale di opere tutelate che, basandosi sulle content ID o equivalenti specificità delle opere, ne permetta l'immediata identificazione e la successiva rimozione;
   o) affidano la revisione legale dei conti a una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
   p) segnalano l'inizio dell'attività secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasmettendo altresì alle suddette amministrazioni una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il medesimo Dipartimento comunica nel proprio sito internet quali imprese risultano non essere più in possesso dei requisiti minimi.