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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.02. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4505

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2017  [ apri ]
2.02.
(inammissibile limitatamente al comma 1, lettera a))

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di apparecchiature terminali e potere sanzionatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Adeguamento al Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015).

  1. Al Decreto legislativo del 1o agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 70, è aggiunto il seguente:
  «Art. 70-bis. – (Libertà di scelta delle apparecchiature terminali). – Conformemente all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2120, agli utenti delle reti di comunicazione elettronica deve essere consentito di provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali, quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, recepita con decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica di comunicazioni. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti.
   b) all'articolo 98, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
  11-bis. Qualora accerti una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 70-bis della presente legge, ovvero degli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2015/2120, l'Autorità irroga a ogni soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione.