Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di apparecchiature terminali e potere sanzionatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Adeguamento al Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015).
1. Al Decreto legislativo del 1o agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 70, è aggiunto il seguente:
«Art. 70-bis. – (Libertà di scelta delle apparecchiature terminali). – Conformemente all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2120, agli utenti delle reti di comunicazione elettronica deve essere consentito di provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali, quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, recepita con decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica di comunicazioni. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti.
b) all'articolo 98, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
11-bis. Qualora accerti una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 70-bis della presente legge, ovvero degli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2015/2120, l'Autorità irroga a ogni soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione.