Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni obbligatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Spetta sempre agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.».