Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna).
1. Nella legge 21 luglio 2016, n. 145, all'articolo 17, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«2. L'indennità di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna è calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5.
3. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 2 è subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione del personale in questione alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna dell'Unione europea con le procedure previste dagli articoli 2 e 3».
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 141, in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna).
1. Nella legge 21 luglio 2016, n. 145, all'articolo 17, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«2. L'indennità di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna è calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5.
3. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 2 è subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione del personale in questione alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna dell'Unione europea con le procedure previste dagli articoli 2 e 3».
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 141, in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna).
1. Nella legge 21 luglio 2016, n. 145, all'articolo 17, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«2. L'indennità di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna è calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5.
3. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal comma 2 è subordinata all'effettiva autorizzazione della partecipazione del personale in questione alle iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna dell'Unione europea con le procedure previste dagli articoli 2 e 3».