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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.02. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4505

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2017  [ apri ]
13.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Riordino delle disposizioni in materia di concessioni demaniali. Sentenza Corte di Giustizia (C-458/14)).

  1. Al fine di dare seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 14/07/2016 (C-458/14) e rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile, conformemente ai principi comunitari, che consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare, come disciplinata dal comma 6, dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, le concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data del 31 dicembre 2015 sono prorogati di diciannove anni.
  2. Per poter accedere alla proroga di cui al comma 1 le imprese turistico-balneari devono svolgere opere di adeguamento edilizio, igienico-sanitario e di eliminazione delle barriere architettoniche nonché di messa in sicurezza delle strutture esistenti o opere di manutenzione straordinaria che consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire elementi strutturali degradati. Queste opere devono prevedere un periodo di ammortamento non inferiore ai 18 anni. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, vengono stabilite le modalità di adeguamento del canone in relazione alla proroga della concessione operata dal comma 1. Con il medesimo decreto viene stabilita altresì la modalità di destinazione dei proventi derivanti dal maggior gettito in relazione all'adeguamento del canone i quali dovranno essere suddivisi nella quota di un terzo a favore dell'entrata del bilancio dello Stato e per due terzi a favore dei comuni, sui quali insistono le concessioni, con la finalità di potenziare la sicurezza balneare e alla prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione.
  3. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi nonché quelle decadute o revocate sono affidate mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, per un periodo non inferiore a trenta anni e non superiore ai cinquanta, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti.
  4. Con il decreto di cui al comma 2 vengono stabiliti in caso di revoca della concessione, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, i criteri per l'equo indennizzo del concessionario nonché criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni e le modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
  5. Lo schema di decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia nonché per quelle relative ai profili finanziari da esprimere entro 60 giorni dalla trasmissione.
  6. L'articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 2012 è abrogato.