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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.01. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4505

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/07/2017  [ apri ]
13.01.
approvato

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea).

  1. Per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge 11 agosto 2014, n. 125, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono, nei limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, per la durata degli interventi, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 11 comma 1, lettera c), del Decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113. Per gli interventi nei Paesi in cui l'Agenzia ha proprie sedi il presente comma si applica fino al subentro dell'Agenzia nella responsabilità per gli interventi stessi.
  2. Il controllo della rendicontazione degli interventi di cui al comma 1 può essere effettuato da un revisore legale o da una società di revisione legale individuati nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea.

13.01.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea).

  1. Per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge 11 agosto 2014, n. 125, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono, nei limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, per la durata degli interventi, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 11 comma 1, lettera c), del Decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113. Per gli interventi nei Paesi in cui l'Agenzia ha proprie sedi il presente comma si applica fino al subentro dell'Agenzia nella responsabilità per gli interventi stessi.
  2. Il controllo della rendicontazione degli interventi di cui al comma 1 può essere effettuato da un revisore legale o da una società di revisione legale individuati nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea.