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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.03. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4505

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2017  [ apri ]
12.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 16 giugno 2017 sulla classificazione degli strumenti di debito non garantiti nelle procedure di insolvenza, al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, comma 4-bis, dopo le parole «obbligazioni prevista dal codice civile» aggiungere le seguenti: «, inclusi gli strumenti di debito chirograforio di secondo livello di cui all'articolo 12-bis»;
   b) dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Strumenti di debito chirografario di secondo livello).

  1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:
   a) la durata originaria degli strumenti di debito è almeno pari ad almeno dodici mesi;
   b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati né includono caratteristiche ad essi proprie;
   c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera d).

  2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.
  3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.
  4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello.
   c) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c) inserire la seguente:
    c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società.

  2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dopo l'articolo 60-bis.4 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.5.

  1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico Bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera d), del Testo unico bancario.