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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.01. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4505

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2017  [ apri ]
12.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Procedure specifiche per la richiesta di modifiche dei disciplinari delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Protette).

  1. All'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «19-bis. In caso di richiesta di approvazione di modifiche al disciplinare di produzione di una Denominazione di origine protetta o di una Indicazione geografica protetta che prevedano ulteriori tipologie del prodotto, nuove o differenti, rispetto a quella per il quale inizialmente è stata conseguita la registrazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la relativa domanda di approvazione è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli da 49 a 52 del Regolamento (UE) n. 1151/2012. Ove tali modifiche introducono, per un prodotto che altrimenti il disciplinare registrato prevede sia commercializzato fresco, tecniche di condizionamento quali la surgelazione o che ad ogni modo determinano il superamento della predetta freschezza, oltre al rispetto della procedura di cui al periodo precedente, alla richiesta di modifica del disciplinare deve essere annesso anche un parere vincolante e chiaramente favorevole delle autorità sanitarie locali competenti che attesti che il condizionamento non pregiudichi le originarie caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto designato e che detta modifica del disciplinare sia chiaramente indicata.».