Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Corretta attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).
All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:
r) «soggetti auto-produttori» sono i soggetti che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano essi stessi (totalmente o in parte – con cessione alla rete –), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.