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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.04. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4505

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2017  [ apri ]
11.04.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente Capo:

CAPO VI-bis.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI

Art. 11-bis.
(Adeguamento della normativa nazionale alla «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01)». Imprese a forte consumo di energia elettrica. SA.38635 (2014/NN) e decisione C(2017) 3406 del 23 maggio 2017).

  1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01) recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, e alla decisione C(2017) 3406 del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 per le medesime imprese. Con gli stessi decreti, sono definiti criteri e modalità con cui l'Autorità provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza.
  2. Con i decreti di cui al comma 1, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità elettrica calcolata sul fatturato dell'impresa, purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla Comunicazione di cui al comma 1, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, ove tali parametri non fossero disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale. Con i decreti di cui al comma 1 sono definite altresì le modalità di applicazione della clausola sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) di cui ai punti 189-190 della medesima Comunicazione; in sede di prima applicazione, tale clausola si applica alle imprese con indice di intensità elettrica sul VAL maggiore o uguale al 20 per cento, fatto salvo il rispetto del valore minimo di contribuzione richiesto dalla disciplina europea.
  3. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 per le imprese a forte consumo di energia elettrica.
  4. All'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, come modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21, il comma 3-ter è così modificato: alla lettera b), dopo la parola «domestici» sono inserite le parole: «almeno in parte»; le parole da: «nonché ad applicare» fino alla fine della medesima lettera b) sono soppresse.
  5. Fino alla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 6, comma 9, del DL 30 dicembre 2016, n. 244, come modificato dalla legge di conversione del 27 febbraio 2017, n. 19, gli effetti dell'articolo 29 del DL 24 giugno 2014, n. 91 come modificato dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 si intendono limitati alle sole disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo attinenti alla componente compensativa. Per gli oneri generali di sistema, si continua ad applicare quanto previsto dal regime tariffario speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-bis, della legge 14 maggio 2005 n. 80.
  6. Al comma 1 dell'articolo 29 del DL 24 giugno 2014, n. 91 come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale e per il settore del trasporto ferroviario delle merci» sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di trazione ferroviaria sulle reti RFI diverse dalla rete dedicata ai servizi alta velocità» e le parole da «Con decreto» a «adozione» sono soppresse. Al comma 2 del medesimo articolo, le parole: «Fino all'entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi di cui al comma 1» sono soppresse.