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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.010. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4505

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/06/2017  [ apri ]
11.010.
inammissibile

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Corretta attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali).

  Il comma 9, dell'articolo 273, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito con il seguente:
  9. Se più impianti di combustione sono localizzati nello stesso stabilimento, l'autorità competente deve considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione. Ai fini del calcolo della potenza nominale totale di una combinazione di impianti di combustione localizzati nello stesso stabilimento, non sono considerati gli impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 15 MW termici. L'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può altresì disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto più recente.