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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.05. in IX Commissione in sede consultiva riferita al C. 4505

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/07/2017  [ apri ]
2.05.

  Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche – Caso EU Pilot 8925/16/CNECT).

  1. All'articolo 98 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti commi:
  16-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 e dell'articolo 16, paragrafo 4 del Regolamento n. 2012/531/UE, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal Regolamento 2015/2120/UE e dal Regolamento 2017/920/UE, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00 e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità condanna inoltre l'operatore al rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5 e 6 e dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, paragrafo 1, dell'articolo 6-quater, paragrafi 1, dell'articolo 6-sexies, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del Regolamento n. 2012/531/UE, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal Regolamento 2015/2120/UE e dal Regolamento 2017/920/UE, e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.
  16-ter. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 5 paragrafo 2 del Regolamento n. 2015/2120/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00 e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3 paragrafi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento n. 2015/2120/UE e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.
  16-quater. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-bis e 16-ter, a spese dell'operatore, sui mezzi ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.

  2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.

Il Governo