Al comma 01, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera e) è abrogata;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«2. Nei casi in cui la vittima abbia percepito per lo stesso fatto somme erogate a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati, l'indennizzo è corrisposto per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata».