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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.21. in Assemblea riferita al C. 4505-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/07/2017  [ apri ]
4.21.

  Al comma 01 premettere la seguente lettera:
   0a)
all'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le vittime di cui al comma 1 hanno altresì diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo di cui all'articolo 14, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».