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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.022. in Assemblea riferita al C. 4505-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/07/2017  [ apri ]
4.022.
approvato

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 5. – (Disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto. Procedura di infrazione n. 2013/4080). – 1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 38-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che richiedono un rimborso dell'IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma, è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari allo 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma è versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre 2018.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,090 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, quanto a 16,2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 12,41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 813, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, quanto a 12,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.