Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1. – (Disposizioni per la corretta attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti in tema di sfalci e potature provenienti da verde urbano – Caso EU-Pilot 9180/17/ ENVI). – 1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;».