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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.022. in Assemblea riferita al C. 4505-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/07/2017  [ apri ]
11.022.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11.1. – (Disposizioni in materia di emissioni industriali – caso EU Pilot 8978/16/ENVI). – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), dopo le parole: «producano effetti negativi e significativi sull'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «o sulla salute umana»;
   b) all'articolo 29-ter, comma 2, le parole: «sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a m) del comma 1»;
   c) all'articolo 29-quater, comma 2, le parole: «almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione» sono sostituite dalle seguenti: «non appena sia ragionevolmente possibile, del progetto di decisione compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione», e le parole: «gli elementi» sono sostituite dalle seguenti: «con particolare riferimento agli elementi»;
   d) all'articolo 29-quater, comma 2, dopo le parole: «del comma 13» sono aggiunte le seguenti: «nonché le proposte di riesame pervenute dalle autorità competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, ovvero dal sindaco ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7»;
   e) all'articolo 29-quater, comma 13, lettera c) dopo le parole: «consultazioni condotte» sono aggiunte le seguenti: «anche coinvolgendo altri Stati ai sensi dell'articolo 32-bis»;
   f) all'articolo 29-decies, comma 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno. Dopo il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato la inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione»;
   g) all'articolo 32-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, attraverso il proprio sito internet istituzionale, a rendere disponibili al pubblico in modo appropriato le informazioni ricevute da altri Stati dell'Unione Europea (in attuazione degli obblighi recati dall'articolo 26, comma 1, della direttiva 2010/75/UE) inerenti decisioni adottate in tali Stati in merito a domande presentate per l'esercizio di attività di cui all'allegato VIII, alla Parte Seconda»;
   h) all'articolo 237-ter, comma 1, lettera b), dopo la parola «caldaie,» sono aggiunte le seguenti: «le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi»;
   i) all'articolo 237-ter, comma 1, lettera c), le parole: «le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi» sono sostituite con le seguenti: «le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi»;
   l) all'articolo 237-sexies, comma 3, lettera a), le parole: «Allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1»;
   m) all'articolo 237-sexies, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. L'autorità competente riesamina periodicamente e aggiorna, ove necessario, le condizioni di autorizzazione»;
   n) all'articolo 237-nonies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Per le emissioni di carbonio organico totale e monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio, il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'Allegato 1, parte A»;
   o) all'articolo 237-terdecies, comma 8, dopo le parole: «possono essere attribuiti alla depurazione degli effluenti gassosi dell'impianto di» sono aggiunte le seguenti: «incenerimento o»;
   p) all'articolo 237-octiesdecies, comma 5, dopo le parole: «ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile» sono aggiunte le seguenti: «all'autorità competente ed»;
   q) all'articolo 273, al comma 5, alinea, e al comma 5 lettera b), la parola «2023» è sostituita dalla seguente: «2022»;
   r) all'articolo 275, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 271, commi 14 e 20, il gestore informa tempestivamente l'autorità competente in merito a qualsiasi violazione delle prescrizioni autorizzative»;
   s) all'articolo 275, comma 6, le parole: «individuata sulla base di detto consumo» sono soppresse;
   t) all'articolo 298-bis, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Per le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio il gestore provvede ad informare immediatamente l'autorità competente in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare la conformità nel più breve tempo possibile.
  1-ter. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, l'autorità competente impone al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che ritiene necessaria per ripristinare la conformità, disponendo la sospensione dell'esercizio della relativa parte interessata laddove la violazione determini un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie ed immediate sull'ambiente, e sino a che la conformità non sia ripristinata con l'applicazione delle misure adottate ai sensi del presente comma e del comma 1-bis.»;
   u) all'articolo 298-bis, comma 3, le parole: «possono effettuare» sono sostituite dalla seguente: «effettuano»;
   v) all'articolo 298-bis, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Per le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 29-undecies.»;
   z) al paragrafo C, punto 1, dell'allegato 1 al Titolo III-bis, alla Parte Quarta, è premesso il seguente periodo: «Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera sono eseguite in modo rappresentativo.»;
   aa) al paragrafo C, punto 1, lettera d), dell'allegato 1 al Titolo III-bis, alla Parte Quarta, dopo il secondo capoverso, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.»;
   bb) al paragrafo C, punto 1, lettera d), dell'allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, dopo il terzo capoverso, è aggiunto il seguente periodo: «I sistemi automatici sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta l'anno.»;
   cc) al paragrafo C, punto 1, lettera d), dell'allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, dopo il periodo: «Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.» è aggiunto il seguente: «I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HC1 e SO2 sono determinati in fase di autorizzazione dall'autorità competente, insieme alla localizzazione dei punti di campionamento e misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni, secondo quanto previsto nel presente paragrafo C.»;
   dd) al paragrafo E, punto 1, dopo la lettera d), dell'allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, è aggiunta la seguente:
   «d-bis) le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'acqua sono eseguite in modo rappresentativo.»;
   ee) al paragrafo C, punto 1, dell'allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, è premesso il seguente periodo: «Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera sono eseguite in modo rappresentativo.»;
   ff) al paragrafo C, punto 1, lettera b), dell'allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, secondo capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.»;
   gg) al paragrafo C, punto 1, lettera b), dell'allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, terzo capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I sistemi automatici sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta l'anno.»;
   hh) al paragrafo C, punto 1, lettera b), dell'allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, ultimo capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HC1 e SO2 sono determinati in fase di autorizzazione dall'autorità competente, insieme alla localizzazione dei punti di campionamento e misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni, secondo quanto previsto nel presente paragrafo C.»;
   ii) alla parte I, punto 3.1, dell'allegato II alla Parte V, dopo le parole: «ossidi di azoto» sono aggiunte le seguenti: «il monossido di carbonio.»;
   ll) alla parte I, punto 4.4, dell'allegato II alla Parte V, le parole: «delle polveri» sono sostituite con le seguenti: «degli ossidi di azoto.»;
   mm) alla parte I, dell'allegato II alla Parte V, il punto 5.1 è sostituito dal seguente:
  «5.1. In caso di misurazioni continue, i valori limite di emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 5, si considerano rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore operative, durante un anno civile:
   nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti valori limite, e
   nessun valore medio giornaliero convalidato degli impianti nuovi supera i pertinenti valori limite,
   nessun valore medio giornaliero convalidato degli impianti anteriori al 2002 e anteriori al 2013 supera il 110 per cento dei pertinenti valori limite,
   il 95 per cento di tutti i valori medi orari convalidati nell'arco dell'anno non supera il 200 per cento dei pertinenti valori limite.»;
   nn) alla parte I, dell'allegato II alla Parte V, il punto 5.3 è soppresso;
   oo) alla parte I, dell'allegato III alla Parte V, al punto 3.4, le parole: «In alternativa alle apparecchiature di cui al punto 3.2,» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di emissioni che, a valle dei dispositivi di abbattimento, presentano un flusso di massa di COV, espressi come carbonio organico totale, non superiore a 10 kg/h,».

11.022.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11.1. – (Disposizioni in materia di emissioni industriali – caso EU Pilot 8978/16/ENVI). – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), dopo le parole: «producano effetti negativi e significativi sull'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «o sulla salute umana»;
   b) all'articolo 29-ter, comma 2, le parole: «sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a m) del comma 1»;
   c) all'articolo 29-quater, comma 2, le parole: «almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione» sono sostituite dalle seguenti: «non appena sia ragionevolmente possibile, almeno per quanto riguarda il progetto di decisione, tipicamente il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, il contenuto della decisione»;
   d) all'articolo 29-quater, comma 2, dopo le parole: «del comma 13» sono aggiunte le seguenti: «nonché le proposte di riesame pervenute dalle autorità competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, ovvero dal sindaco ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7»;
   e) all'articolo 29-quater, comma 13, lettera c) dopo le parole: «consultazioni condotte» sono aggiunte le seguenti: «anche coinvolgendo altri Stati ai sensi dell'articolo 32-bis»;
   f) all'articolo 29-decies, comma 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno. Dopo il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato la inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione»;
   g) all'articolo 32-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, attraverso il proprio sito internet istituzionale, a rendere disponibili al pubblico in modo appropriato le informazioni ricevute da altri Stati dell'Unione Europea (in attuazione degli obblighi recati dall'articolo 26, comma 1, della direttiva 2010/75/UE) inerenti decisioni adottate in tali Stati in merito a domande presentate per l'esercizio di attività di cui all'allegato VIII, alla Parte Seconda»;
   h) all'articolo 237-ter, comma 1, lettera b), dopo la parola «caldaie,» sono aggiunte le seguenti: «le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi»;
   i) all'articolo 237-ter, comma 1, lettera c), le parole: «le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi» sono sostituite con le seguenti: «le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi»;
   l) all'articolo 237-sexies, comma 3, lettera a), le parole: «Allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1»;
   m) all'articolo 237-sexies, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. L'autorità competente riesamina periodicamente e aggiorna, ove necessario, le condizioni di autorizzazione»;
   n) all'articolo 237-nonies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Per le emissioni di carbonio organico totale e monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio, il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'Allegato 1, parte A»;
   o) all'articolo 237-terdecies, comma 8, dopo le parole: «possono essere attribuiti alla depurazione degli effluenti gassosi dell'impianto di» sono aggiunte le seguenti: «incenerimento o»;
   p) all'articolo 237-octiesdecies, comma 5, dopo le parole: «ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile» sono aggiunte le seguenti: «all'autorità competente ed»;
   q) all'articolo 273, al comma 5, alinea, e al comma 5 lettera b), la parola «2023» è sostituita dalla seguente: «2022»;
   r) all'articolo 275, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 271, commi 14 e 20, il gestore informa tempestivamente l'autorità competente in merito a qualsiasi violazione delle prescrizioni autorizzative»;
   s) all'articolo 275, comma 6, le parole: «individuata sulla base di detto consumo» sono soppresse;
   t) all'articolo 298-bis, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Per le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio il gestore provvede ad informare immediatamente l'autorità competente in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare la conformità nel più breve tempo possibile.
  1-ter. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, l'autorità competente impone al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che ritiene necessaria per ripristinare la conformità, disponendo la sospensione dell'esercizio della relativa parte interessata laddove la violazione determini un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie ed immediate sull'ambiente, e sino a che la conformità non sia ripristinata con l'applicazione delle misure adottate ai sensi del presente comma e del comma 1-bis.»;
   u) all'articolo 298-bis, comma 3, le parole: «possono effettuare» sono sostituite dalla seguente: «effettuano»;
   v) all'articolo 298-bis, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Per le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 29-undecies.»;
   z) al paragrafo C, punto 1, dell'allegato 1 al Titolo III-bis, alla Parte Quarta, è premesso il seguente periodo: «Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera sono eseguite in modo rappresentativo.»;
   aa) al paragrafo C, punto 1, lettera d), dell'allegato 1 al Titolo III-bis, alla Parte Quarta, dopo il secondo capoverso, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.»;
   bb) al paragrafo C, punto 1, lettera d), dell'allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, dopo il terzo capoverso, è aggiunto il seguente periodo: «I sistemi automatici sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta l'anno.»;
   cc) al paragrafo C, punto 1, lettera d), dell'allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, dopo il periodo: «Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.» è aggiunto il seguente: «I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HC1 e SO2 sono determinati in fase di autorizzazione dall'autorità competente, insieme alla localizzazione dei punti di campionamento e misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni, secondo quanto previsto nel presente paragrafo C.»;
   dd) al paragrafo E, punto 1, dopo la lettera d), dell'allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, è aggiunta la seguente:
   «d-bis) le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'acqua sono eseguite in modo rappresentativo.»;
   ee) al paragrafo C, punto 1, dell'allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, è premesso il seguente periodo: «Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera sono eseguite in modo rappresentativo.»;
   ff) al paragrafo C, punto 1, lettera b), dell'allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, secondo capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.»;
   gg) al paragrafo C, punto 1, lettera b), dell'allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, terzo capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I sistemi automatici sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta l'anno.»;
   hh) al paragrafo C, punto 1, lettera b), dell'allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, ultimo capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HC1 e SO2 sono determinati in fase di autorizzazione dall'autorità competente, insieme alla localizzazione dei punti di campionamento e misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni, secondo quanto previsto nel presente paragrafo C.»;
   ii) alla parte I, punto 3.1, dell'allegato II alla Parte V, dopo le parole: «ossidi di azoto» sono aggiunte le seguenti: «il monossido di carbonio.»;
   ll) alla parte I, punto 4.4, dell'allegato II alla Parte V, le parole: «delle polveri» sono sostituite con le seguenti: «degli ossidi di azoto.»;
   mm) alla parte I, dell'allegato II alla Parte V, il punto 5.1 è sostituito dal seguente:
  «5.1. In caso di misurazioni continue, i valori limite di emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 5, si considerano rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore operative, durante un anno civile:
   nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti valori limite, e
   nessun valore medio giornaliero convalidato degli impianti nuovi supera i pertinenti valori limite,
   nessun valore medio giornaliero convalidato degli impianti anteriori al 2002 e anteriori al 2013 supera il 110 per cento dei pertinenti valori limite,
   il 95 per cento di tutti i valori medi orari convalidati nell'arco dell'anno non supera il 200 per cento dei pertinenti valori limite.«;
   nn) alla parte I, dell'allegato II alla Parte V, il punto 5.3 è soppresso;
   oo) alla parte I, dell'allegato III alla Parte V, al punto 3.4, le parole: «In alternativa alle apparecchiature di cui al punto 3.2,» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di emissioni che, a valle dei dispositivi di abbattimento, presentano un flusso di massa di COV, espressi come carbonio organico totale, non superiore a 10 kg/h,».