stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 11-bis.05. in Assemblea riferita al C. 4505-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/07/2017  [ apri ]
11-bis.05.
approvato

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente Capo:

Capo VI-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI

Art. 11-ter.
(Adeguamento della normativa nazionale alla «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01)». Imprese a forte consumo di gas naturale).

  1. Al fine di consentire, in modo conforme ai criteri di cui alla Comunicazione della Commissione europea «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01)», la rideterminazione della applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, sono definite le imprese a forte consumo di gas naturale, in base a requisiti e parametri relativi ai livelli minimi di consumo, all'incidenza del costo del gas naturale sul valore dell'attività d'impresa, all'esposizione delle imprese alla concorrenza internazionale. Le imprese che ne fanno richiesta, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente periodo, sono inserite in un apposito elenco delle imprese a forte consumo di gas.
  2. Entro 120 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, su indirizzo del Ministro dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, tenendo conto della definizione di imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti e dei limiti stabiliti nella Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea e applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di gas a livello settoriale. Il sistema rideterminato dei corrispettivi di cui al comma 1 assicura il rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti di Stato stabiliti dalle norme europee, l'invarianza del gettito tributario e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico adotta i provvedimenti necessari a garantire che tutti i consumi di gas superiori a 1 milione di smc/anno per usi non energetici non siano assoggettati all'applicazione dei corrispettivi tariffari stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema gas, il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione. I provvedimenti di cui al presente comma assicurano l'invarianza del gettito tributario e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.