Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente Capo:
Capo VI-bis.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI
Art. 11-ter.
(Adeguamento della normativa nazionale alla «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01)». Sostegno alla promozione delle fonti rinnovabili).
1. Allo scopo di proseguire nella politica di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili conformandosi a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01), all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale fino a un valore, da stabilire coi decreti di cui al comma 5, differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, comunque non superiore a 5 MW elettrici per gli impianti eolici e a 1 MW elettrico per le altre fonti rinnovabili, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei seguenti criteri:
a) l'incentivo è diversificato per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di favorire la riduzione dei costi;
b) l'incentivo riconosciuto è quello applicabile alla data di entrata in esercizio sulla base del comma 5.»;
b) al comma 4, lettera c), le parole: «a un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto» sono sostituite dalle seguenti: «a contingenti di potenza, anche riferiti a più tecnologie e specifiche categorie di interventi».