stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 11-bis.022. in Assemblea riferita al C. 4505-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/07/2017  [ apri ]
11-bis.022.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente Capo:

Capo VI-bis.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI

Art. 11-ter.
(Adeguamento della normativa nazionale alla «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01)». Imprese a forte consumo di energia elettrica. SA.38635 (2014/NN) e decisione C(2017) 3406 del 23 maggio 2017).

  1. Nell'ambito dell'adeguamento di cui al presente articolo e al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto al 2016 sono destinate, dal 1o gennaio 2018 e per un minimo del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti elettrici che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente comma.
  2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01) recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», e alla decisione C(2017) 3406 del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da esprimersi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono comunque essere adottati, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le medesime imprese. Con gli stessi decreti, sono definiti criteri e modalità con cui l'Autorità provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza.
  3. Con i decreti di cui al comma 2, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità elettrica calcolata sul fatturato dell'impresa, purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla Comunicazione di cui al comma 2, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, ove tali parametri non fossero disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale. Con i decreti di cui al comma 2 sono definite altresì le modalità di applicazione della clausola sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) di cui ai punti 189-190 della medesima Comunicazione.
  4. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, per le imprese a forte consumo di energia elettrica.
  5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
   «b) ad adeguare, con decorrenza dal 1o gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici almeno in parte ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa».

  6. Fino alla data di entrata in vigore della riforma della struttura delle componenti tariffarie di cui all'articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, gli effetti dell'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si intendono limitati alla sola componente compensativa. Per gli oneri generali di sistema si continua ad applicare quanto previsto dal regime tariffario speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
  7. All'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI-Rete ferroviaria italiana S.p.A., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è applicato a decorrere dal 1o gennaio 2015 ai servizi di trasporto ferroviari eserciti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale di RFI ad esclusione dei servizi passeggeri espletati sulle linee appositamente costruite per l'alta velocità e alimentate a 25 kV corrente alternata»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al comma 1, è ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo fino a un massimo di 80 milioni di euro. I consumi elettrici rilevanti ai fini della determinazione della componente compensativa sono calcolati sulla base dei treni per chilometro elettrico rilevati da RFI».

11-bis.022.

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente Capo:

Capo VI-bis.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI

Art. 11-ter.
(Adeguamento della normativa nazionale alla «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01)». Imprese a forte consumo di energia elettrica. SA.38635 (2014/NN) e decisione C(2017) 3406 del 23 maggio 2017).

  1. Nell'ambito dell'adeguamento di cui al presente articolo e al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto al 2016 sono destinate, dal 1o gennaio 2018 e per un minimo del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti domestici e delle imprese connesse in bassa tensione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente comma.
  2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01) recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», e alla decisione C(2017) 3406 del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da esprimersi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono comunque essere adottati, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le medesime imprese. Con gli stessi decreti, sono definiti criteri e modalità con cui l'Autorità provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza.
  3. Con i decreti di cui al comma 2, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità elettrica calcolata sul fatturato dell'impresa, purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla Comunicazione di cui al comma 2, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, ove tali parametri non fossero disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale. Con i decreti di cui al comma 2 sono definite altresì le modalità di applicazione della clausola sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) di cui ai punti 189-190 della medesima Comunicazione.
  4. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, per le imprese a forte consumo di energia elettrica.
  5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
   «b) ad adeguare, con decorrenza dal 1o gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici almeno in parte ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa».

  6. Fino alla data di entrata in vigore della riforma della struttura delle componenti tariffarie di cui all'articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, gli effetti dell'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si intendono limitati alla sola componente compensativa. Per gli oneri generali di sistema si continua ad applicare quanto previsto dal regime tariffario speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
  7. All'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI-Rete ferroviaria italiana S.p.A., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è applicato a decorrere dal 1o gennaio 2015 ai servizi di trasporto ferroviari eserciti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale di RFI ad esclusione dei servizi passeggeri espletati sulle linee appositamente costruite per l'alta velocità e alimentate a 25 kV corrente alternata»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al comma 1, è ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo fino a un massimo di 80 milioni di euro. I consumi elettrici rilevanti ai fini della determinazione della componente compensativa sono calcolati sulla base dei treni per chilometro elettrico rilevati da RFI».