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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.021. in Assemblea riferita al C. 4505-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/07/2017  [ apri ]
1.021.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Disposizioni in materia di commercio elettronico. Completo adeguamento alla direttiva 2000/31/CE). – 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2003. n. 70, di attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. L'autorità amministrativa competente può ordinare in via cautelare l'immediata cessazione della violazione, nonché l'adozione di ogni misura tecnica necessaria per prevenirne la ripetizione, qualora appaia manifesta l'illiceità dei contenuti trasportati, dandone comunicazione ai soggetti interessati. Il provvedimento cautelare è emesso entro due giorni lavorativi dalla segnalazione dell'avente diritto che si ritiene leso e deve essere convalidato, a pena di decadenza, dalla medesima autorità che lo ha adottato entro il termine di dieci giorni, sentiti i soggetti interessati»;
   b) all'articolo 16:
    1) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
     «b-bis) limitatamente alle violazioni dei diritti previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, non appena a conoscenza di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è incaricata di disciplinare con proprio regolamento e monitorare le modalità e misure tecniche necessarie per prevenire in maniera permanente la riproposizione dei contenuti illeciti»;
    2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
     «3-bis. L'autorità amministrativa competente può ordinare in via cautelare l'immediata cessazione della violazione, nonché l'adozione di ogni misura tecnica necessaria per prevenirne la ripetizione, qualora appaia manifesta l'illiceità dei contenuti ospitati, dandone comunicazione ai soggetti interessati. Il provvedimento cautelare è emesso entro due giorni lavorativi dalla segnalazione dell'avente diritto che si ritiene leso e deve essere convalidato, a pena di decadenza, dalla medesima autorità che lo ha adottato entro il termine di dieci giorni, sentiti i soggetti interessati».