All'emendamento 4.22, nella parte consequenziale:
dopo la lettera d), inserire le seguenti parole: sostituire la lettera f) con la seguente:
f) all'articolo 14, comma 2, le parole: «pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno 2017 e a 4.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018»;
sostituire le parole da: sostituire la lettera g) fino a: successivo all'anno di riferimento con le seguenti: sopprimere la lettera g);
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Agli oneri derivanti dal comma 01, lettera f), pari a 2,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2017 e in 30 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) quanto a 31,4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
dopo il comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: al comma 4, dopo la parola: «oneri» inserire la seguente: «valutati».