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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.050. in Assemblea riferita al C. 4505-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/07/2017  [ apri ]
9.050.
approvato

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 9.1. – (Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 2016/429 e al regolamento (CE) n. 2015/262). – 1.Il Ministero della salute, organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata, istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
  2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure tecnico-operative per la gestione ed il funzionamento dell'anagrafe degli equidi.
  3. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, è abrogato l'articolo 8, comma 15, del decreto decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 200. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2018 le risorse di cui al capitolo di spesa 7762, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito della Missione Agricoltura, politiche agroalimentare e pesca, Programma Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca dell'ippica, e mezzi tecnici di produzione, pari a euro 43.404 annui, sono trasferite su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

Il Governo