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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.22. in Assemblea riferita al C. 4505-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/07/2017  [ apri ]
4.22.
approvato

  Al comma 01, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
all'articolo 12, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    «b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità;».

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    sostituire la lettera
d) con la seguente:
     d)
all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: «autore del reato» sono aggiunte le seguenti: «salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità»;
    sostituire la lettera g) con la seguente:
     g)
all'articolo 14, comma 4, le parole: «negli anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il biennio successivo all'anno di riferimento»;
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2018 ed a 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede per l'anno 2017 ed a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.