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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.020. in Assemblea riferita al C. 4505-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/07/2017  [ apri ]
13.020.
inammissibile

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
  Art. 13.1. – (Misure a salvaguardia dei contributi versati dai soggetti partecipanti al mercato della capacità). – 1. Al fine di garantire certezza alle transazioni nei mercati dell'energia, con riferimento al mercato della capacità oggetto di notifica alla Commissione Europea ai sensi delle Linee Guida europee in materia di aiuti di stato per l'energia e l'ambiente, le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacità, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 19 dicembre 2003 n. 379, in qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui potrà essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Durante il periodo di partecipazione al mercato della capacità e per l'intera durata degli impegni contrattuali non opera nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.