Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Un importo pari a un terzo del fondo di cui al comma 1 è destinato alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nel quadro della programmazione triennale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125 e nel rispetto delle procedure di cui al Capo IV della legge 11 agosto 2014, n. 125.