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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.02.  nelle commissioni riunite III-IV in sede referente riferita al C. 45

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
11.02.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disciplina dell'attività delle Forze armate).

  1. Le Forze armate italiane e le Forze di polizia italiane ad ordinamento militare e civile, nello svolgimento delle operazioni e delle missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 2, sono soggette all'osservanza delle norme e dei principi del diritto dei conflitti armati stabiliti dal diritto internazionale generale e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
  2. Nel caso in cui i contingenti delle Forze armate italiane e delle Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile siano sottoposte a comando internazionale o di altro Stato, resta fermo il disposto di cui al comma 1.