Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore).
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 1093 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.