Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 78 e 87, nono comma, dalla Costituzione e in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della Costituzione medesima, la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei corpi civili di pace alle missioni internazionali, è autorizzata con legge.