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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.13.  nelle commissioni riunite III-IV in sede referente riferita al C. 45

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
1.13.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis
. Le missioni internazionale adottate ai sensi del comma 1 e nel rispetto delle prescrizioni indicate al comma 3, devono rientrare nelle seguenti fattispecie:
   a) operazioni internazionali finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace ai sensi del capitolo VII dello Stato delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giunto 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, con riferimento, in particolare, all'articolo 43 dello stesso Statuto, qualora sia istituita una Forza internazionale sotto la diretta responsabilità e comando dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
   b) operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico dei contrasti ai sensi del capitolo VI del citato Statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848;
   c) operazioni internazionali di imposizione, di mantenimento o di consolidamento della pace autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e deliberate dall'Unione europea;
   d) missioni internazionali di soccorso e di assistenza per calamità naturali o per gravi crisi di carattere umanitario che prevedono l'uso della forza esclusivamente per autodifesa e che sono autorizzate dai Governi degli Stati interessati.
   e) invio di osservatori di monitoraggio del corretto processo elettorale qualora richiesto da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.