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Legislatura XVII

Proposta emendativa 01.1.  nelle commissioni riunite III-IV in sede referente riferita al C. 45

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
01.1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Missioni internazionali).

  1. Con esclusione dei casi previsti dall'articolo 78 della Costituzione, e delle attività addestrative, è considerato missione internazionale l'invio di personale e di assetti civili e militari fuori dal territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari.
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 1, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.