Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Modifica all'articolo 705 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66).
All'articolo 705, comma 1, alinea, del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66, sono soppresse le seguenti parole: «, se unici superstiti».