Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Riposi e licenza ordinaria).
1. Al personale delle Forze armate e di polizia impiegato nelle missioni internazionali, se non diversamente previsto da accordi internazionali o da disposizioni dell'organismo internazionale di riferimento recepite dall'autorità nazionale, competono 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e recupero delle energie psico-fisiche, da fruire anche fuori dal teatro operativo e in costanza di missione.
2. Il periodo di impiego nelle missioni internazionali è utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria ovvero del congedo ordinario.