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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.50.  nelle commissioni riunite III-IV in sede referente riferita al C. 45

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/04/2015  [ apri ]
1.50.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali).

  1. La partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Ove se ne ravvisi la necessità, può essere convocato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Consiglio supremo di difesa.
  2. Le missioni deliberate ai sensi del comma 1 sono dal Governo comunicate alle Camere, che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, le autorizzano, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione. Nelle sue comunicazioni alle Camere, il Governo indica, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e l'ammontare delle risorse finanziarie stanziate a valere sul fondo di cui all'articolo 3.
  3. Il procedimento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche in caso di proroga di una missione internazionale oltre la durata inizialmente programmata ovvero in caso di modifica di uno o più dei caratteri di una missione comunicati alle Camere ai sensi del comma 2.

I Relatori