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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.1.  nelle commissioni riunite III-IV in sede referente riferita al C. 45

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
7.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale).

  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.
  2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 1897 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dagli articoli 1896 e 1898 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 881 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.
  3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa.