Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È fatta salva la facoltà del Governo di deliberare, nell'ambito del potere di decretazione d'urgenza, l'applicazione delle norme del Codice penale militare di guerra al personale militare impegnato nelle missioni che implichino l'esposizione al combattimento o siano considerate a più elevato rischio operativo.